Per la risoluzione di una donazione occorre un atto pubblico
Cassazione civile n. 5937 depositata il 03 marzo 2020
Anche nel caso di accordo tra coniugi per la risoluzione di una donazione e quindi la retrocessione dei diritti immobiliari al donante, deve essere rispettata la stessa forma dell’atto originario e principale.
Il caso
Il caso trae origine dalla domanda proposta dall’ex marito per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 C.C, il trasferimento in suo favore della quota di 1/3 della nuda proprietà di un immobile che era stato donato alla moglie in costanza di matrimonio. I coniugi si erano poi separati consensualmente, alle condizioni omologate dal Tribunale.
In base agli accordi omologati, i coniugi stabilivano che il terzo della nuda proprietà, donata alla moglie, venisse ritrasferito al marito, con l’impegno della moglie a comparire dinanzi al Notaio per sottoscrivere l’atto, la cui bozza veniva allegata alla scrittura e sottoscritta dalle parti (eliminare virgola) e denominata “Risoluzione di donazione per mutuo consenso”.
La resistente poi non adempiva all’obbligo assunto, il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda del ricorrente e contestualmente disponeva il trasferimento del terzo della nuda proprietà in favore del marito ai sensi dell’art. 2932 C.C.
Secondo il Tribunale, l’atto che non era stato adempiuto rientrava nello schema del ‘pagamento traslativo’, funzionale alla separazione consensuale e il suo inadempimento aveva legittimato la parte al rimedio previsto dall’art. 2932, consentito dall’ordinamento in ogni situazione da cui sorga un obbligo, non rispettato, di prestare il consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.
La moglie impugnava la decisione davanti alla Corte d’Appello, che accoglieva l’impugnazione, ritenendo che con la citata scrittura, la moglie si fosse impegnata a sottoscrivere un contratto di risoluzione consensuale di una donazione che, sempre che fosse ammissibile, doveva però ritenersi nullo per difetto della forma dell’atto pubblico solenne che avrebbe dovuto rivestire, al pari dell’atto donativo su cui andava ad incidere.
La decisione della Corte d’Appello è stata poi impugnata davanti alla Corte di Cassazione la quale ha ritenuto fondate le motivazioni dei Giudici del secondo grado.
Il Principio
Gli accordi di separazione tra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, hanno una loro tipicità sostenuta dalla volontà dei coniugi di dare sistemazione ai rapporti patrimoniali, sfuggendo sia alle connotazioni proprie dell’atto di donazione vero e proprio, che a quelle dell’atto di vendita.
Questo però non esclude, secondo la sentenza, che (anche ai sensi di copiosa pregressa giurisprudenza, anche a Sezioni Unite) l’atto (in questo caso la scrittura privata) non debba seguire il principio della simmetria delle forme, e che vuole che il negozio accessorio rivesta la medesima forma di quello principale.
Il contratto di risoluzione di una donazione deve, quindi, rivestire la medesima forma dell’atto finale, nell’incidenza che il primo è destinato ad avere rispetto al secondo.