Restituzione dei versamenti al socio: l’annotazione sui registri contabili è sufficiente per la qualificazione dell’erogazione?
Cassazione Civile n. 4261 depositata il 19 febbraio 2020
Se il socio di una società di capitali propone una domanda diretta alla condanna della società a restituirgli somme da lui in precedenza versate, deve dimostrare che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione.
Finanziamenti e versamenti in conto capitale.
Sugli apporti dei soci attraverso strumenti di varia natura per sopperire alla debolezza della struttura finanziaria dell’impresa, la giurisprudenza ha più volte sottolineato la distinzione tra finanziamenti e versamenti in conto capitale ovvero tra erogazioni “di capitale di credito” e “di capitale di rischio” (cfr. Cass.Civ. n. 7692/06).
La prima categoria ricomprende i versamenti riconducibili allo schema negoziale del mutuo dove il socio assume la veste di creditore della società, la quale iscrive la posta tra i propri debiti e sarà tenuta al rimborso alla scadenza.
La seconda tipologia di versamento dà invece vita ad un negozio atipico di conferimento destinato ad incrementare il patrimonio sociale, senza dar titolo alla restituzione se non a seguito di liquidazione della società.
Per individuare la natura del versamento occorre accertare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti, secondo le regole interpretative della volontà negoziale, accertamento riservato al giudice di merito ed esperibile per mezzo di un apprezzamento di fatto, non censurabile in Cassazione se non per violazione di Legge o per vizio/carenza di motivazione.
Onere della prova.
La Cassazione ha chiarito che, per consentire al giudice di operare tale apprezzamento, è onere del socio che reclami la restituzione delle somme corrisposte alla società, provare che i versamenti siano stati eseguiti per un titolo che ne giustifichi la pretesa di restituzione. Allo scopo, la modalità di appostazione a bilancio può essere d’aiuto (dato che i conferimenti in conto capitale concorrono a costituire una riserva di patrimonio netto, mentre i versamenti a titolo di mutuo vanno iscritti tra i debiti) ma tale elemento non è di per sé sufficiente in difetto di specifiche indicazioni circa la natura e le condizioni di finanziamento.